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Le modalità

Si compila la domanda intestata al Ministero della Difesa e presentata (o spedita) al Distretto Militare di appartenenza, in cui si possono dichiarare: area vocazionale di impiego, l'Associazione di Pubblica Assistenza in cui svolgere il servizio civile sostitutivo, ecc. Più in dettaglio...

=> CHI NON PUO' FARE LA DOMANDA

Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitatile da parte di coloro che:
  1. hanno licenze o autorizzazioni relative alle armi;
  2. hanno presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate;
  3. sono stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, importazione o esportazione abusivi di armi;
  4. sono stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti;
  5. appartenengono a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
=> QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di obiezione di coscienza va presentata:

  • Entro 15 giorni dalla data di arruolamento.
  • entro 31 dicembre (dell’anno in cui si è stati dichiarati idonei o di cui si gode del ritardo.
La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio di leva.

=>COME VA COMPILATA LA DOMANDA

La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere:

  • espressa menzione dei motivi di coscienza per cui ci si dichiara obiettori (quelli contenuti nell'art. 1 della legge);
  • l’attestazione, anche con la forma dell'autocertificazione, circa l'insussistenza delle cause ostative (quelle espresse nell’ art. 2).
  • inoltre l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine:

    • all'area vocazionale e al settore d'impiego
    • al servizio gestito da enti del settore pubblico o privato
    • e indicando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta (per esempio: "P.A.SERMOLFETTA vico Garibaldi 10 - 70056 Molfetta - Ba")
La dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. Nella domanda di obiezione di coscienza si può segnalare, per un “migliore utilizzo”, sia il settore di impiego, sia l'ente nel quale si vuole fare il servizio. E' importante, quindi chiedere, prima di compilare la domanda, un colloquio con il responsabile dell'ente che si vuole segnalare nella domanda.

=>A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata (o spedita, in questo caso attraverso Raccomandata con ricevuta di ritorno):

  • All'Ufficio Leva del Distretto Militare
  • oppure all'ufficio Leva - Capitaneria di Porto di appartenenza
=>DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Ministro della difesa decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda. A partire dall'anno 2000 il periodo previsto come limite massimo per l'impiego è di nove mesi complessivi. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore dì coscienza.

=> L’ASSEGNAZIONE IN SERVIZIO

L’assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni (art. 9 comma 3). L’obiettore in servizio civile gode degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 7 (cfr. art. 6)

=> POSSIBILITÁ DI PRESTARE IL SERVIZIO ALL’ESTERO

Il servizio civile, su richiesta dell’obiettore, può essere svolto anche all'estero
  • in un altro Paese sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all’estero (legge 230/1998 art. 9, comma 5).
  • secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è di 2 anni. (comma 6)
  • L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l’ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo (comma 7).
  • Inoltre è facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. (comma 9).

L'art. 2 del DPR 352/1999 attribuisce all'ufficio dl segreteria generale dell'Ufficio nazionale la definizione dei protocolli e delle convenzioni per il servizio civile all'estero, l'elaborazione delle intese bilaterali previste all'articolo 9, comma 5, della legge 230/1998.


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